È entrato in vigore il 10 marzo il Regolamento UE 2019-2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Riguarda l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, conosciuta anche come Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR. Gli obiettivi?

  • Armonizzare le informazioni verso gli investitori finali circa i rischi di sostenibilità e la promozione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance) nelle attività di investimento finanziario,
  • Obbligare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a informare gli investitori finali in via precontrattuale e continuativa

Gli attori in scena

I destinatari del Regolamento UE 2019-2088 sono molteplici: fondi pensione, imprese assicurative che propongono prodotti di investimento assicurativo, enti pensionistici aziendali, gestori di fondi di investimento alternativi, fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, società di gestione di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio… Insomma, gran parte dei partecipanti ai mercati finanziari.

Europa e sostenibilità: alcuni interventi

Nell’articolo di ComplianceJournal.itI nuovi obblighi ESG disclosure per il mercato finanziario – si ricorda come, a partire dall’Accordo di Parigi del 2016, l’UE abbia posto al centro della propria strategia i temi ESG. Nel tempo, diversi provvedimenti sono stati varati al fine di favorire la transizione verso un’economia più sostenibile anche con il concorso del sistema finanziario. Tra questi, citiamo il Piano d’Azione per il finanziamento di una crescita sostenibile del 2018 che prevede tre obiettivi principali:

  • l’orientamento dei capitali privati verso gli investimenti sostenibili
  • l’integrazione della sostenibilità nella gestione dei rischi
  • la promozione della trasparenza sui temi ESG in una prospettiva di lungo periodo

In questo quadro, il Regolamento UE 2019-2088 si impone come uno dei pilastri fondanti.

Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta sempre più l’esigenza di unire i concetti di etica e finanza in vista di uno sviluppo sostenibile di lungo periodo. E più volte è stata affermata la possibilità di un connubio tra economia, finanza e investimento socialmente responsabile (anche detto SRI – Sustainable and Responsible Investiment).
Se torniamo al 1987, per esempio, vediamo come già allora la Commissione Brundtland delle Nazioni Unite aveva dato una definizione ufficiale di sviluppo sostenibile che nuovamente riportiamo: “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. È forte, qui, il richiamo agli ESG e cioè alle dimensioni economica, sociale e ambientale della sostenibilità.

Quali sono gli obblighi del regolamento?

Il Regolamento EU 2019-2088 prevede 9 obblighi cui gli attori convolti sono tenuti ad attenersi.

  1. La definizione e la divulgazione – sui siti web, per es. – delle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali relativi agli investimenti
  2. La trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto finanziario
  3. La trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento
  4. La trasparenza delle politiche di remunerazione relative all’integrazione dei rischi di sostenibilità
  5. La trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto finanziario
  6. La trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale
  7. La trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali
  8. La trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web
  9. La trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

In altre parole, come si legge dall’articolo uscito su Diritto BancarioLa trasparenza sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari nel nuovo Regolamento (UE) 2019-2088 – i soggetti coinvolti sono tenuti a pubblicare, sui rispettivi siti web, informazioni riguardanti le proprie politiche d’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Devono spiegare, inoltre, il processo decisionale sia laddove non sussistano rischi di sostenibilità rilevanti per il prodotto finanziario sia quando tali rischi possano influenzare la performance del prodotto finanziario. In quest’ultimo caso, sono tenuti inoltre a comunicarne la misura.

In ambito precontrattuale, i consulenti finanziari devono comunicare agli investitori finali la modalità attraverso cui tengono conto dei rischi di sostenibilità e dei fattori ESG nella selezione e nella scelta del prodotto finanziario. L’obbligo informativo, in ogni caso, si estende anche alla fase successiva, dovendo fornire dati circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità anche nelle relazioni periodiche continuative.

Riassumendo

Ricapitolando, il Regolamento mira a rafforzare la protezione degli investitori finali, assicurando agli stessi gli strumenti per prendere decisioni sempre più consapevoli sulle scelte d’investimento. Obiettivo: onorare gli impegni assunti in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’adozione dell’Agenda 2030 contenente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).
Per ottemperare a questi obblighi, i partecipanti dei mercati finanziari dovranno basarsi su una serie di informazioni credibili e affidabili sui rischi non finanziari delle imprese in cui vorranno investire, acquisendo o intermediando titoli.

A tale proposito, le organizzazioni Europee ESMA (European Securities of Market Authorities), EBA (European Banking Authnorities) e EIOPA (European Insurance Occupational Pensions Authority) hanno predisposto un Rapporto Finale contenente la bozza finale dei Regulatory Technical Standards. Qui, in applicazione al Regolamento EU 2019-2088, si trovano contenuti, metodologie e una presentazione delle informazioni da divulgare, oltre che un allegato che descrive un template standard da utilizzare per la divulgazione delle informazioni sui rischi non finanziari.