Se in Europa è slittata a fine anno la pubblicazione della proposta di legge che renderà obbligatoria per tutti gli Stati membri la due diligence in materia di ambiente e diritti umani, la Germania si porta avanti con l’approvazione della Supply Chain Law. Licenziata dal Bundesrat il 25 giugno scorso, la legge introduce nuovi obblighi e responsabilità per molte multinazionali attive in territorio tedesco, candidandosi a fungere da modello anche per la normativa europea.
Ma quali sono gli aspetti chiave della legge tedesca?
1. Entità interessate e tempi di introduzione
A partire da gennaio 2023, la legge si applicherà alle società che hanno in Germania la sede legale, la principale sede operativa, la sede amministrativa e/o ogni filiale registrata e che sempre in Germania contano almeno 3000 dipendenti. Già da gennaio 2024, tale limite scenderà a 1000 dipendenti. Poiché la legge, inoltre, richiede alle aziende interessate di garantire che anche i loro fornitori, spesso di piccole dimensioni, soddisfino i nuovi requisiti, la nuova legge sarà di fatto rilevante anche per tante aziende con meno di 1000 dipendenti.
2. Diritti umani e rischi ambientali interessati dalla nuova legge
La legge definisce i rischi per i diritti umani che prende in considerazione, includendo fra gli altri i rischi relativi al lavoro forzato e minorile, i rischi professionali e i danni ambientali che incidono sui diritti umani e qualsiasi altro atto od omissione di un’azienda che possa comportare una “violazione particolarmente grave” di un diritto umano.
Quanto ai rischi ambientali, rientrano nella normativa quelli causati da inquinanti organici persistenti, da mercurio e da rifiuti pericolosi.
3. Ambito dell’obbligo di due diligence
Attività proprie dell’azienda e attività dei fornitori diretti
Definire i rischi
Alle società interessate dalla nuova legge viene richiesto di valutare i rischi per l’ambiente e i diritti umani riconducibili alle proprie attività e a quelle dei loro fornitori di primo livello. L’analisi dei rischi dovrà essere aggiornata annualmente e ogni qualvolta cambi il profilo di rischio dell’azienda, ad esempio a seguito del lancio di nuovi prodotti, progetti o attività commerciali.
Prevenire e mitigare rischi e violazioni
Le aziende devono agire “senza indebito ritardo” per mitigare i rischi identificati. Tra le misure di mitigazione previste dalla legge sono inclusi, per esempio, l’assicurazione fornita dai fornitori diretti che opereranno nel rispetto dei diritti umani e degli standard ambientali e l’impegno a condurre sugli stessi fornitori audit periodici di controllo. Se una violazione nella catena di approvvigionamento si è già verificata o è ritenuta imminente, la società interessata dovrà porre in essere prontamente le azioni correttive più idonee a prevenire, interrompere o mitigare la violazione, inclusa – laddove necessario – la cessazione del rapporto d’affari con il fornitore.
Rischi nei livelli inferiori delle catene di approvvigionamento
Se un’azienda viene a “conoscenza comprovata” di una violazione dei diritti umani o degli standard ambientali da parte di uno dei suoi fornitori indiretti, deve procedere a un’analisi dei rischi, stabilire misure preventive adeguate nei confronti del fornitore indiretto e sviluppare e attuare un piano per gestire detta violazione.
Meccanismo di reclamo
Le società interessate devono definire per i propri lavoratori e per i lavoratori delle aziende della sua catena di fornitura una procedura di reclamo accessibile.
Report
Le società interessate dovranno riferire annualmente sulle attività di due diligence nell’anno fiscale precedente, pubblicando e rendendo disponibile per sette anni, sui propri siti web, la relativa reportistica. Le informazioni di cui si deve dare evidenza riguardano eventuali rischi o violazioni individuati dall’azienda, le misure adottate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica, la valutazione sull’efficacia di tali misure e gli interventi di cui si prevede la successiva adozione.
4. Sanzioni
L’inadempimento degli obblighi di legge può comportare a carico dell’azienda, per ogni violazione, sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 Euro a 8 milioni di Euro.
Per le aziende con un fatturato medio annuo superiore a 400 milioni di Euro, la legge consentirà sanzioni fino al 2% del fatturato globale medio annuo per mancata adozione di azioni correttive laddove nell’operato proprio o di un fornitore diretto sia verificata una violazione dei diritti umani o degli obblighi ambientali definiti dalla legge. L’inosservanza della legge può comportare anche l’esclusione dagli appalti pubblici fino a un massimo di tre anni.
5. Responsabilità civile
Gli individui che denunciano la violazione di un diritto umano fondamentale quale, ad esempio, il diritto alla vita, possono incaricare i sindacati o le ONG registrate in Germania in possesso di determinati requisiti a presentare in tribunale per loro contro richieste di risarcimento. Sebbene sia espressamente chiarito che la legge non introduce una nuova causa di azione, questa previsione aumenterà probabilmente il numero di azioni legali per presunte violazioni dei diritti umani.
La situazione nel Vecchio Continente
Che a Bruxelles si decida o meno di allineare la proposta di legge europea al modello tedesco, le aziende interessate devono cominciare a prepararsi in vista della sua entrata in vigore, aggiornando se necessario le proprie politiche di due diligence in materia di diritti umani e di ambiente, i propri processi di valutazione e mitigazione dei rischi, i meccanismi di reclamo e le prassi di rendicontazione.
Le imprese europee non ancora interessate, d’altra parte, farebbero bene a prendere spunto dalla legge tedesca come indicazione di ciò che potrebbe presto valere anche per loro. Ovunque, infatti, il tema della responsabilità delle aziende sulle proprie catene di approvvigionamento è pressante. Si segnalano iniziative legislative e campagne di valutazione sulla due diligence dei diritti umani in Paesi come Lussemburgo, Danimarca, Austria, Spagna. Extra UE, il dibattito è molto vivo anche in Svizzera.
Quale sia la tendenza lo si evince inoltre da leggi come quella britannica sulla schiavitù moderna (Modern Slavery Act), che impone alle aziende di comunicare come stanno contrastando il traffico di esseri umani e il lavoro forzato nelle loro catene di fornitura.
Il Devoir de Vigilance francese richiede alle aziende di adottare misure concrete per rispettare la due diligence, che includano l’analisi dei rischi, la valutazione dei fornitori e i sistemi di denuncia.
L’ultima legge olandese contro il lavoro minorile obbliga le imprese che vendono prodotti e beni di consumo a controllare i rischi del lavoro minorile e ad adottare idonee contromisure nei casi in cui vengano riscontrati.
Il sistema 4sustainability
Gradualmente ma inevitabilmente, tutte le imprese dovranno dotarsi di sistemi di monitoraggio delle proprie filiere sui temi della responsabilità sociale e ambientale, per dimostrare la concretezza di un impegno volto anche al coinvolgimento dei fornitori.
“4sustainability è un framework che risponde esattamente a questa necessità favorendo la collaborazione fra brand e filiera”, spiega Francesca Rulli, CEO di Process Factory e ideatrice del sistema 4s. Un sistema che supporta il brand nel processo di raccolta dati e monitoraggio dei propri fornitori e supporta la filiera nell’implementazione di progetti coerenti con le richieste di adeguamento dei brand a determinati requisiti.
“Seguiamo da tempo l’iter legislativo europeo sulla due diligence e le iniziative che alcuni Stati membri stanno portando avanti ognuno con i propri tempi”, prosegue Rulli. “Tutte puntano di fatto allo stesso risultato e cioè a rendere obbligatorie prassi operative che il mercato ha già indotto le aziende più evolute ad adottare. Quello che colpisce favorevolmente della Supply Chain Law tedesca è il suo corposo apparato sanzionatorio, una dimostrazione della rilevanza che il legislatore attribuisce ai temi dell’ambiente e dei diritti umani per lo sviluppo economico. È evidente già oggi che nessuna azienda potrà dichiararsi sostenibile e risultare credibile se non si avvale di filiere ugualmente responsabili. La scelta dei fornitori deve essere coerente: in qualunque parte del mondo si produca, la valutazione non può e non deve essere di natura squisitamente economica”.