Il principale strumento operativo della EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, delineato nella proposta di Revisione della Direttiva Quadro Rifiuti del 5 luglio 2023, è l’introduzione di sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore tessile. Questo approccio, basato sul principio per cui “chi inquina paga”, punta a garantire che i costi di gestione dei prodotti tessili a fine vita siano coperti dai produttori.

Benefici trasversali

L’EPR, mutuato da altre filiere come imballaggi e RAEE, ha dimostrato di poter generare benefici ambientali, economici e sociali: da un lato, stimola la corretta gestione del fine vita dei prodotti e il loro avvio al riciclo; dall’altro, favorisce la creazione di iniziative industriali nell’ambito del waste management e lo sviluppo di mercati per materie prime seconde, cruciali in contesti di scarsità di materiali e volatilità dei prezzi.

Il ruolo dei Sistemi Collettivi nell’attuazione dell’EPR

Per implementare efficacemente i sistemi di EPR nel settore tessile, un ruolo centrale spetta ai cosiddetti Sistemi Collettivi. Questi sistemi, organizzati in forma consortile e senza scopo di lucro, permettono ai produttori di adempiere ai propri obblighi di gestione dei rifiuti su scala nazionale, garantendo condizioni operative omogenee.

Le implicazioni per il settore tessile

L’EPR, introdotta dalla Direttiva (UE) 2018/851, impone ai produttori di beni immessi sul mercato dell’Unione Europea l’obbligo di contribuire alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Già in vigore in settori come elettronica, imballaggi e industria automobilistica, la regolamentazione EPR è stata estesa al settore tessile per affrontare in modo più efficace il problema dei rifiuti e promuovere pratiche di produzione e consumo sostenibili. Per il tessile, l’EPR prevede che i produttori siano responsabili dei costi di gestione dei rifiuti, incentivando la circolarità dei prodotti sin dalla fase di progettazione. Il contributo sarà determinato in base alla performance ambientale dei tessili, secondo il principio di eco-modulazione.

Le norme comuni dell’Unione Europea sull’EPR faciliteranno l’ottemperanza dell’obbligo di raccolta separata dei tessili a partire dal 2025, in linea con la legislazione vigente.
La Proposta di Riforma della Direttiva Quadro Rifiuti (2008/98/CE), approvata il 14 febbraio 2024, prevede che gli Stati Membri istituiscano il regime EPR entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva europea, con l’obbligo di raccolta separata dei tessili a partire da gennaio 2025.

Obblighi e scadenze europee

Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti tessili in Europa ha subito significativi sviluppi normativi e strategici, con l’Italia spesso nel ruolo di Paese pioniere. Il percorso verso una maggiore sostenibilità nel settore tessile è iniziato con il Piano d’azione per l’economia circolare adottato dalla Commissione europea nel 2020, che ha posto un forte accento su settori chiave come quello tessile, appunto. A seguito di questo impulso, nel 2022 l’UE ha introdotto la Strategia per prodotti tessili sostenibili e circolari, volta a promuovere il mercato dei tessili sostenibili nell’Unione e a incentivare il riciclo delle fibre tessili.

L’iter normativo in Italia

In Italia, la raccolta separata dei tessuti è diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022, anticipando di tre anni la scadenza fissata dalla normativa europea per il 2025. Questo obbligo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 116/2020, ponendo l’Italia all’avanguardia nelle iniziative per la gestione dei rifiuti tessili.

A dicembre 2022, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione per definire lo Schema di Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti tessili (end of waste). Questo processo, regolamentato dal decreto ministeriale n. 342/2022, stabilisce norme per vari flussi di rifiuti tessili, favorendone il recupero e il riciclo.

Più recentemente, il 14 febbraio 2024, la Commissione Ambiente del Parlamento UE ha approvato una proposta di riforma della Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE). La riforma impone alla Commissione europea di definire entro il 31 dicembre 2024 regole specifiche per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) nel settore tessile. Gli emendamenti introdotti mirano a ridurre gli sprechi e a migliorare la governance dei sistemi EPR, richiedendo agli Stati membri di attivare tali sistemi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva.

In Italia, le consultazioni per l’EPR nel settore tessile sono tuttora in corso. Queste consultazioni coinvolgono un ampio spettro di stakeholder, tra cui associazioni di categoria, imprese e organizzazioni non governative, con l’obiettivo di definire un quadro normativo efficace che promuova la sostenibilità e la circolarità nel settore tessile.

Definizione di “produttore” secondo l’EPR

Le nuove normative in materia di EPR coinvolgeranno tutti i Produttori, Retailer, Importatori, Distributori, E-commerce e Marketplace dei settori moda, abbigliamento, calzature, accessori e prodotti tessili per la casa nel farsi carico del finanziamento, dell’organizzazione, della raccolta e dell’avvio alla preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili.

Ma cosa s’intende per “produttore”? Il produttore di prodotti tessili è definito come qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che – indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i contratti a distanza – rientra nelle seguenti categorie:

  1. Fabbricanti che operano sotto il proprio nome, ragione sociale o marchio all’interno di uno Stato membro.
  2. Rivenditori che vendono prodotti di altri sotto il proprio nome, ragione sociale o marchio all’interno di uno Stato membro.
  3. Fornitori che importano sotto il proprio nome, ragione sociale o marchio prodotti da altri paesi all’interno di uno Stato membro.
  4. Venditori che vendono direttamente ai consumatori finali tramite comunicazione a distanza, anche se stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Principi-chiave dell’EPT nel tessile

  1. Rispetto del principio del “chi inquina paga”
  2. Adeguata copertura dei costi per i prodotti tessili che i produttori immettono sul mercato. L’entità di tali costi dovrebbe essere sufficiente a raggiungere gli obiettivi di raccolta, riuso e riciclo futuri.
  3. Garantire solo i costi necessari
  4. I costi pagati dai produttori non dovrebbero superare quelli necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente dal punto di vista dei costi, in conformità con la Direttiva quadro sui rifiuti.
  5. Assicurarsi che le differenze tra i prodotti siano tenute in considerazione
  6. Le tariffe da versare al sistema EPR dovrebbero essere differenziate per riflettere i costi variabili della gestione del fine vita per le diverse classi di prodotti.
  7. Prevedere meccanismi per incentivare i produttori a ripensare il design dei loro prodotti in funzione di obiettivi ambientali
  8. I produttori possono essere incentivati a modificare la progettazione per sostenere la riduzione dell’impatto ambientale sia attraverso tariffe differenziate sia con una modulazione ecologica aggiuntiva allineata con gli altri strumenti politici disponibili nell’ambito dell’ESPR.
  9. Favorire il coinvolgimento dei consumatori
  10. I consumatori devono essere messi in condizione di contribuire alla corretta gestione dei tessili utilizzati e dei rifiuti tessili. Ciò dovrebbe avvenire offrendo facili opportunità di impiego dei sistemi di raccolta e dovrebbe prevedere adeguati sistemi di informazione.

Obiettivi del sistema di EPR nel tessile

  1. Sostenere il Regolamento Ecodesign e l’eco-progettazione dei prodotti tessili
  2. Ottimizzare la Raccolta Differenziata in ottica di rispetto della Gerarchia dei Rifiuti
  3. Ottimizzare le fasi di cernita e di pre-lavorazione supportando il riutilizzo e/o la preparazione al riutilizzo
  4. Sostenere e incentivare l’infrastrutturazione, la gestione e il monitoraggio del Sistema
  5. Sostenere e incentivare lo sviluppo delle tecnologie di riciclo
  6. Sostenere e incentivare la prevenzione e l’innovazione
  7. Guidare l’informazione, la comunicazione e il cambiamento nella sfera del consumo anche attraverso il Digital Product Passport
  8. Garantire un’adeguata amministrazione e remunerazione del Sistema

Gestione e destinazione dei rifiuti tessili

Al termine della loro vita utile, i prodotti tessili – sia waste textiles che used textiles – saranno conferiti dai cittadini presso appositi punti di raccolta situati su suolo urbano e gestiti da Sistemi Consortili, Società di Gestione Rifiuti, imprese sociali e Amministrazioni Locali. Una parte di questi rifiuti potrebbe essere trattenuta dalle imprese sociali, mentre il restante sarà trasferito agli impianti di selezione. Qui, i rifiuti seguiranno diverse destinazioni: alcuni saranno destinati al mercato nazionale e internazionale del riuso, altri saranno sottoposti a recupero di materia sia meccanico che chimico e altri ancora verranno utilizzati per il recupero di energia tramite termovalorizzazione. I residui, infine, saranno smaltiti.

Per le aziende, è auspicabile l’istituzione di un sistema di raccolta gestito dai Sistemi Consortili direttamente presso le sedi di produzione, per il ritiro dei rifiuti tessili derivanti dai processi produttivi e del materiale invenduto.

Il Contributo Ambientale (Eco-fee) sarà anticipato e versato al Sistema Consortile dal produttore al momento dell’immissione del prodotto sul mercato. Successivamente, questa Eco-Fee sarà addebitata al consumatore finale come parte del prezzo di acquisto del prodotto, sia nei canali di vendita fisici che digitali. Il Sistema di Responsabilità Estesa del Produttore coprirà quindi i costi di gestione dei rifiuti tessili, finanziando anche lo sviluppo infrastrutturale, in particolare per le infrastrutture di selezione e riciclo dei rifiuti tessili, seguendo l’esempio della Direttiva RAEE.